Art. 27.
            Scarto di documenti degli uffici dello Stato

  Il  Ministro  per  l'interno, sentita, se lo ritiene necessario, la
Giunta  del  Consiglio superiore degli archivi, decide sulle proposte
di scarto formulate dalle Commissioni di cui all'art. 25.
  Gli uffici dello Stato ai quali non si applica l'art. 25 provvedono
a  costituire,  con  le medesime norme stabilite da detto articolo, e
fatta  sempre  eccezione  per i Ministeri degli affari esteri e della
difesa,  apposite  Commissioni  ogni  volta  che  si rende necessario
effettuare operazioni di scarto.
  Anche   sulle  proposte  formulate  dalle  Commissioni  di  cui  al
precedente  comma  decide  il Ministro per lo interno, sentita, se lo
ritiene necessario, la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.