Art. 27. Scarto di documenti degli uffici dello Stato Il Ministro per l'interno, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, decide sulle proposte di scarto formulate dalle Commissioni di cui all'art. 25. Gli uffici dello Stato ai quali non si applica l'art. 25 provvedono a costituire, con le medesime norme stabilite da detto articolo, e fatta sempre eccezione per i Ministeri degli affari esteri e della difesa, apposite Commissioni ogni volta che si rende necessario effettuare operazioni di scarto. Anche sulle proposte formulate dalle Commissioni di cui al precedente comma decide il Ministro per lo interno, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.