Art. 29.
                 Richieste per ragioni non di studio

  Le richieste di lettura e copia od estratti di documenti conservati
negli  archivi  di  Stato fatte dagli enti pubblici e dai privati per
ragioni  che  non  siano  di  studio,  devono essere redatte in carta
bollata.
  Il direttore dell'archivio di Stato appone sulle richieste il nulla
osta  che  e' assoggettato ad imposta di bollo nella misura di L. 200
ed  a  tassa di concessione governativa nella misura di L. 300 per la
richiesta di lettura dei documenti, e di L. 600 per il rilascio della
copia od estratto dei documenti stessi.
  I  suddetti: tributi devono corrispondersi mediante applicazione di
marche  sulle  richieste di lettura dei documenti o di rilascio della
copia dei documenti stessi.
  Le copie od estratti dei documenti sono redatti in carta bollata.
  Restano salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste
dalla  tabella  allegato  B,  annessa ai decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.
  I  privati  sono  esenti  dall'imposta di bollo per le richieste di
lettura e di copia od estratto nonche' per il rilascio delle copie od
estratti  dei documenti di loro proprieta' volontariamente depositati
presso gli archivi di Stato.
  Le  domande  e  le copie, esenti dall'imposta di bollo, sono esenti
anche dalla tassa di concessione governativa.