Art. 29. Richieste per ragioni non di studio Le richieste di lettura e copia od estratti di documenti conservati negli archivi di Stato fatte dagli enti pubblici e dai privati per ragioni che non siano di studio, devono essere redatte in carta bollata. Il direttore dell'archivio di Stato appone sulle richieste il nulla osta che e' assoggettato ad imposta di bollo nella misura di L. 200 ed a tassa di concessione governativa nella misura di L. 300 per la richiesta di lettura dei documenti, e di L. 600 per il rilascio della copia od estratto dei documenti stessi. I suddetti: tributi devono corrispondersi mediante applicazione di marche sulle richieste di lettura dei documenti o di rilascio della copia dei documenti stessi. Le copie od estratti dei documenti sono redatti in carta bollata. Restano salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste dalla tabella allegato B, annessa ai decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. I privati sono esenti dall'imposta di bollo per le richieste di lettura e di copia od estratto nonche' per il rilascio delle copie od estratti dei documenti di loro proprieta' volontariamente depositati presso gli archivi di Stato. Le domande e le copie, esenti dall'imposta di bollo, sono esenti anche dalla tassa di concessione governativa.