Art. 34.
Obbligo di iscrizione sulle liste di leva
Il 1 gennaio di ogni anno i capi delle Amministrazioni comunali
devono, con apposito manifesto, render noto:
ai giovani che nell'anno stesso compiono il diciottesimo anno di
eta', il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in
cui sono legalmente domiciliati;
ai genitori e tutori dei giovani predetti, l'obbligo di curarne
l'iscrizione nella lista suddetta.