Art. 34.
              Obbligo di iscrizione sulle liste di leva

  Il  1  gennaio  di  ogni anno i capi delle Amministrazioni comunali
devono, con apposito manifesto, render noto:
    ai  giovani che nell'anno stesso compiono il diciottesimo anno di
eta',  il  dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in
cui sono legalmente domiciliati;
    ai  genitori  e tutori dei giovani predetti, l'obbligo di curarne
l'iscrizione nella lista suddetta.