Art. 35.
Domicilio legale
Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
1) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la
madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi
dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati,
emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in
effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo
domicilio nel Comune;
2) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre,
la madre, abbia domicilio nel Comune salvoche' giustifichino di aver
legale domicilio in altro Comune;
3) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre
o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
4) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano
privi di padre, madre e tutore;
5) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi
compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro
iscrizione in altro Comune;
6) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o
no, residenti nel Comune.
Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva e' considerato
domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune
dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel
territorio della Repubblica; ovvero, quando cio' non sia possibile
precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in
mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.