Art. 35.
                          Domicilio legale

  Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
    1)  i  giovani  dei  quali il padre, o, in mancanza del padre, la
madre  o  il  tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi
dimorino  altrove,  siano  in servizio militare, assenti, espatriati,
emancipati,  detenuti  o  figli di un espatriato, o di un militare in
effettivo  servizio  o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo
domicilio nel Comune;
    2)  i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre,
la  madre, abbia domicilio nel Comune salvoche' giustifichino di aver
legale domicilio in altro Comune;
    3)  i  giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre
o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
    4)  i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano
privi di padre, madre e tutore;
    5)  i  giovani  nati  o  residenti nel Comune che, non trovandosi
compresi  in  alcuno  dei  casi precedenti, non giustifichino la loro
iscrizione in altro Comune;
    6) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o
no, residenti nel Comune.
  Agli  effetti  della  iscrizione sulle liste di leva e' considerato
domicilio  legale  del  giovane nato e dimorante all'estero il Comune
dove  egli  o  la  sua  famiglia  furono  da  ultimo  domiciliati nel
territorio  della  Repubblica;  ovvero, quando cio' non sia possibile
precisare,  il  Comune  designato  dallo  stesso  giovane; ovvero, in
mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.