Art. 36.
                       Accertamento dell'eta'

  I  giovani  domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa
accertarsi  con documenti autentici e che siano reputati notoriamente
di  eta'  che  li  renda soggetti alla leva debbono ugualmente essere
iscritti  sulle  liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per
eta'  presunta,  si  presentano  spontaneamente alla iscrizione, o vi
sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
  I  giovani  di  cui  al  presente  articolo  debbono  pero'  essere
cancellati  dalle  liste, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima
della loro incorporazione, venga a risultare che hanno eta' minore di
quella presunta.