Art. 36.
Accertamento dell'eta'
I giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa
accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente
di eta' che li renda soggetti alla leva debbono ugualmente essere
iscritti sulle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per
eta' presunta, si presentano spontaneamente alla iscrizione, o vi
sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
I giovani di cui al presente articolo debbono pero' essere
cancellati dalle liste, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima
della loro incorporazione, venga a risultare che hanno eta' minore di
quella presunta.