Art. 37.
                  Compilazione delle liste di leva

  La lista di leva e' compilata a cura del capo dell'Amministrazione,
comunale,  entro  il  mese  di  gennaio,  sulle  segnalazioni  di cui
all'art.  31  e  sulle  indagini  da  farsi  sui registri dello stato
civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.
  I  giovani  sono  iscritti  nelle  liste  di  leva secondo l'ordine
cronologico  di  nascita.  A  corredo della lista, le Amministrazioni
comunali compilano altresi' un elenco alfabetico dei giovani iscritti
nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.
  Il  primo del successivo mese di febbraio e' pubblicato, a cura del
capo  dell'Amministrazione  comunale,  l'elenco  dei giovani iscritti
nella   lista,   elenco  che  dovra'  rimanere  per  quindici  giorni
consecutivi.