Art. 37.
Compilazione delle liste di leva
La lista di leva e' compilata a cura del capo dell'Amministrazione,
comunale, entro il mese di gennaio, sulle segnalazioni di cui
all'art. 31 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato
civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.
I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine
cronologico di nascita. A corredo della lista, le Amministrazioni
comunali compilano altresi' un elenco alfabetico dei giovani iscritti
nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.
Il primo del successivo mese di febbraio e' pubblicato, a cura del
capo dell'Amministrazione comunale, l'elenco dei giovani iscritti
nella lista, elenco che dovra' rimanere per quindici giorni
consecutivi.