Art. 40.
Successivo aggiornamento delle liste di leva
Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario
capo dell'Ufficio di leva sino a quello della verifica di cui
all'art. 59, il capo dell'Amministrazione comunale tiene conto di
tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti,
prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la
lista e provvede alla iscrizione degli omessi che si presentino
spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.