Art. 40.
             Successivo aggiornamento delle liste di leva

    Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario
  capo  dell'Ufficio  di  leva  sino  a  quello della verifica di cui
  all'art.  59,  il capo dell'Amministrazione comunale tiene conto di
  tutte  le  modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti,
  prende  nota  di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la
  lista  e  provvede  alla  iscrizione degli omessi che si presentino
  spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.