Art. 34.

  Puo'  essere  dichiarata  la morte presunta delle persone scomparse
nella  catastrofe  verificatasi  il  9  ottobre  1963  nella zona del
Vajont,  senza che si abbiano piu' loro notizie, quando sia trascorso
almeno un anno dalla data predetta.
  La  procedura istruttoria di cui agli articoli 727 e 728 del Codice
di   procedura   civile   puo'  essere  omessa,  qualora  le  persone
interessate   presentino   una   dichiarazione   di   irreperibilita'
rilasciata dal Comune di residenza dello scomparso.
  Si osservano, per quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno
1949,  n.  320,  contenente  disposizioni  sulle persone scomparse in
guerra.