Art. 35.

  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 4
novembre  1963,  n.  1457, la dimostrazione della proprieta' dei beni
immobili  distrutti  potra'  essere fornita con una dichiarazione del
sindaco  del  Comune,  ove  i  beni  si  trovavano  al  momento della
catastrofe,  da  cui  risulti il possesso utile ai fini dell'articolo
1158 del Codice civile.