Art. 35. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, la dimostrazione della proprieta' dei beni immobili distrutti potra' essere fornita con una dichiarazione del sindaco del Comune, ove i beni si trovavano al momento della catastrofe, da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.