Art. 36. Salvo il disposto dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 12, la scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, resta sospesa fino alla data di inizio della riscossione dello indennizzo o contributi previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e dalla presente legge. In ogni caso la sospensione non potra' protrarsi oltre un anno dalla data della catastrofe. La qualita' di danneggiato per conseguire detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del Comune di residenza del debitore.