Art. 36.

  Salvo  il disposto dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n.
1457,  modificato  dal  precedente  articolo  12,  la  scadenza delle
obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che
risultino  danneggiate  nei  beni  dalla  catastrofe del Vajont del 9
ottobre  1963,  scadenti in detto giorno o in epoca successiva, resta
sospesa fino alla data di inizio della riscossione dello indennizzo o
contributi  previsti  dalla  legge  4 novembre 1963, n. 1457, e dalla
presente legge.
  In  ogni  caso  la  sospensione  non potra' protrarsi oltre un anno
dalla data della catastrofe.
  La  qualita'  di  danneggiato  per  conseguire detto beneficio deve
risultare  da  una  dichiarazione del sindaco del Comune di residenza
del debitore.