Art. 38.

  Per  le  perdite  di  vestiario,  di  biancheria, mobilio, arredi e
oggetti  d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per
effetto  della  catastrofe  del  9  ottobre 1963, e' corrisposto agli
aventi  diritto,  su domanda degli interessati da presentarsi entro 3
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo entro
il  limite  massimo  del  20  per  cento delle somme spettanti per la
ricostruzione  di ciascuna unita' immobiliare ai sensi del precedente
articolo 6.
  Il  contributo  in  favore dell'occupante non proprietario non puo'
essere  inferiore  alla  somma  che  sarebbe spettata al proprietario
nelle  ipotesi  contemplate  dai  commi primo e terzo dell'articolo 4
della  legge  4  novembre  1963,  n.  1457, modificato dal precedente
articolo 6.
  All'atto  della  presentazione  della  domanda  sono  liquidati  al
danneggiato  acconti,  non  ripetibili, nella misura di lire 100 mila
per  ciascun componente del nucleo familiare convivente alla data del
9 ottobre 1963.
  Alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede
il  prefetto  della  Provincia,  assunte le necessarie informazioni e
sentite, ove occorra, le Amministrazioni comunali e statali.
  Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da inscriversi nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1
luglio-31 dicembre 1964.