Art. 38. Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, e' corrisposto agli aventi diritto, su domanda degli interessati da presentarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo entro il limite massimo del 20 per cento delle somme spettanti per la ricostruzione di ciascuna unita' immobiliare ai sensi del precedente articolo 6. Il contributo in favore dell'occupante non proprietario non puo' essere inferiore alla somma che sarebbe spettata al proprietario nelle ipotesi contemplate dai commi primo e terzo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 6. All'atto della presentazione della domanda sono liquidati al danneggiato acconti, non ripetibili, nella misura di lire 100 mila per ciascun componente del nucleo familiare convivente alla data del 9 ottobre 1963. Alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le Amministrazioni comunali e statali. Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.