Art. 39.

  In  luogo  delle  provvidenze  previste dagli articoli 4 e 12 della
legge  4  novembre  1963,  n.  1457, modificati, rispettivamente, dai
precedenti  articoli  6  e  10, ai proprietari degli immobili e delle
aziende  industriali,  commerciali  e  artigiane  distrutti,  che non
intendono  provvedere alla ricostruzione, puo' essere corrisposta una
somma  entro  i  limiti massimi dei due terzi del contributo previsto
per  la  ricostruzione di ciascuna unita' immobiliare o dell'azienda,
da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963.
  Le  domande  per  ottenere  i contributi di cui al comma precedente
debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le  somme  da  corrispondere,  nei  limiti  di  cui al primo comma,
gravano   sugli   stanziamenti   previsti   per  la  concessione  dei
contributi.
  Il  primo  comma del presente articolo non si applica nei confronti
delle   attrezzature   mobili   delle   imprese   edili  distrutte  o
danneggiate.  Ai  proprietari  di dette attrezzature sono concesse le
provvidenze  di  cui allo articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n.
1457   e   seguenti,   indipendentemente  dalla  ricostruzione  delle
attrezzature  nei  territori indicati dall'articolo 13 della predetta
legge.