Art. 40.

  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  norme  legislative  per
determinare  le  deroghe  alle  competenze  ordinarie  che  risultino
necessarie  ai  fini  della  accelerata  esecuzione  delle  opere  di
ricostruzione  e  del  coordinamento, snellimento e decentramento dei
servizi statali relativi alle opere medesime.