Art. 41.

  Alla  maggiore  spesa di lire 3.135 milioni prevista dagli articoli
8,  17,  21  e  38  della  presente legge, per il periodo 1 luglio-31
dicembre  1964  si  fa  fronte con corrispondente riduzione dei fondi
iscritti  nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
tesoro,  per  l'esercizio  medesimo,  riguardanti il finanziamento di
provvedimenti legislativi in corso.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 maggio 1964

                                SEGNI

                                             MORO - TAVIANI - REALE -
TREMELLONI - PIERACCINI
- FERRARI AGGRADI -
MEDICI - BOSCO - GIOLITTI
- COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE