Art. 41. Alla maggiore spesa di lire 3.135 milioni prevista dagli articoli 8, 17, 21 e 38 della presente legge, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 maggio 1964 SEGNI MORO - TAVIANI - REALE - TREMELLONI - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - BOSCO - GIOLITTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE