Art. 22.

  L'articolo  13,  sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e' sostituito dal seguente:
  "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per
quest'ultimo  sussistano,  al  momento  della morte, le condizioni di
assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere
a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al
momento  della  morte  del  pensionato o dell'assicurato, non abbiano
superato  l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti
inabili  al  lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di
questi.
  Tale  pensione  e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione
gia'   liquidata  o  che  sarebbe  spettata  all'assicurato  a  norma
dell'articolo 12:
    a) il 60 per cento al coniuge;
    b)  il  20  per  cento  a ciascun figlio se ha diritto a pensione
anche  il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione
soltanto i figli.
  Per  i  figli  superstiti  che  risultino  a carico del genitore al
momento  del  decesso  e non prestino lavoro retribuito, il limite di
eta'  di  cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino
una  scuola  media  professionale  e  per  tutta  la durata del corso
legale,  ma  non  oltre  il  26°  anno  di  eta', qualora frequentino
l'Universita'.
  La   pensione   ai  superstiti  non  puo',  in  ogni  caso,  essere
complessivamente  ne'  inferiore  al  60  per  cento,  ne'  superiore
all'intero  ammontare  della pensione calcolata a norma dell'articolo
12.
  Se  superstite  e'  il  marito, la pensione e' corrisposta solo nel
caso  che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo
comma dell'articolo 10.
  Qualora  non  vi  siano  ne'  coniuge  ne' figli superstiti o, pure
esistendo,  non  abbiano  titolo  alla  pensione,  questa  spetta  ai
genitori  superstiti  di  eta'  superiore  ai  65  anni che non siano
titolari  di  pensione  e alla data della morte dell'assicurato o del
pensionato  risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la
pensione  spetta  ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti
che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte
del  dante  causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo
carico.
  Ai  fini  del  diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta'
superiore  ai  18  anni  e  inabili  al  lavoro,  i figli studenti, i
genitori,   nonche'   i   fratelli   celibi   e   le  sorelle  nubili
permanentemente   inabili   al   lavoro,   si  considerano  a  carico
dell'assicurato  o  del  pensionato  se  questi,  prima  del decesso,
provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
  Il  figlio  riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39
del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818,
nel  periodo  compreso  tra la data della morte dell'assicurato o del
pensionato  e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto
alla  pensione  di  riversibilita'  anche  dopo  il  compimento della
predetta eta'.
  La  pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed
ai  fratelli  e  sorelle  e' dovuta nella misura del 15 per cento per
ciascuno.
  Nel  caso  di  concorso  di piu' fratelli e sorelle la pensione non
puo'  essere  complessivamente  superiore  all'intero  importo  della
pensione calcolata a norma dell'articolo 12".