Art. 24.

  L'ultimo    comma   dell'articolo   1   del   decreto   legislativo
luogotenenziale   18  gennaio  1945,  n.  39,  nel  testo  modificato
dall'articolo  7  della  legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito
dal  seguente  "Si  prescinde  dal  requisito di eta' del pensionato,
dalla  durata del matrimonio e dalla differenza di eta' tra i coniugi
quando  sia  nata  prole  anche postuma o il decesso sia avvenuto per
causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa
di guerra o di servizio".