Art. 25. Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1 luglio 1962, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e e), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente articolo 24 a condizione che: a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione; b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.