Art. 25.

  Il  coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre
1939  o  del pensionato deceduto anteriormente al 1 luglio 1962, gia'
escluso  dal  pensionamento  per effetto delle disposizioni contenute
nelle  lettere  a),  b) e e), dell'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale  18  gennaio  1945,  n.  39, ha diritto alla pensione
secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
nel testo modificato dal precedente articolo 24 a condizione che:
    a)  tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la
decorrenza  della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia
verificato,  nei  suoi  confronti,  alcuno  degli eventi che, a norma
dell'articolo   3,   lettere   a)   e  b),  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del
diritto alla pensione;
    b)  presenti  domanda  entro  tre  anni  dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  La  pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono
decorre  dal  primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge.