Art. 27.

  Entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore del regolamento nei Comuni
dell'Italia  centro-settentrionale  si dovra' procedere al censimento
di  tutti  gli  impianti termici di cui all'articolo 8, nonche' degli
stabilimenti  industriali di cui all'articolo 20. Il censimento sara'
effettuato   dai   comandi   provinciali  dei  vigili  del  fuoco  in
collaborazione  con le singole Amministrazioni comunali; in tale sede
dovra'   accertarsi   la   conformita'  dei  predetti  impianti  alle
disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro rispondenza alle
norme  di  sicurezza  ai  fini  della prevenzione incendi emanate dal
Ministro per l'interno.
  Qualora  i  predetti  impianti  siano riscontrati non conformi alle
prescrizioni  del  regolamento  di esecuzione, il comando provinciale
dei vigili del fuoco notifichera' agli interessati le modifiche e gli
adattamenti  ritenuti  necessari,  nonche'  il termine entro il quale
dovranno essere effettuati.
  Trascorso   tale   termine   senza   che  gli  interessati  abbiano
provveduto, gli impianti non potranno piu' essere usati. Si applicano
ai  contravventori  le  pene previste dall'ultimo comma dell'articolo
10.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1966

                               SARAGAT

                                            MORO - MARIOTTI - TAVIANI
                                                    - REALE COLOMBO -
PRETI - MANCINI -
SCALFARO - ANDREOTTI -
BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE