Art. 27. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento nei Comuni dell'Italia centro-settentrionale si dovra' procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'articolo 8, nonche' degli stabilimenti industriali di cui all'articolo 20. Il censimento sara' effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole Amministrazioni comunali; in tale sede dovra' accertarsi la conformita' dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro rispondenza alle norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi emanate dal Ministro per l'interno. Qualora i predetti impianti siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione, il comando provinciale dei vigili del fuoco notifichera' agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonche' il termine entro il quale dovranno essere effettuati. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, gli impianti non potranno piu' essere usati. Si applicano ai contravventori le pene previste dall'ultimo comma dell'articolo 10. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 1966 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - REALE COLOMBO - PRETI - MANCINI - SCALFARO - ANDREOTTI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE