Art. 42.

  I  campioni  devono immediatamente essere inviati per le analisi ai
laboratori  di  igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di
vigilanza  per  la  repressione  delle frodi dipendenti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
  Quando  dall'analisi  risulti  che  i prodotti non corrispondono ai
requisiti  fissati  dalla legge, il capo del laboratorio trasmettera'
denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e
il  certificato  di  analisi.  Contemporaneamente,  entro  il termine
perentorio  di  20  giorni  dal prelevamento dei campioni, a mezzo di
lettera   raccomandata   con   avviso  di  ricevimento,  comunichera'
all'esercente  presso  cui  e'  stato  fatto  il  prelievo  stesso il
risultato  dell'analisi.  Entro lo stesso termine perentorio, analoga
comunicazione  sara'  fatta  al  produttore, nel caso che il prelievo
riguardi  campioni  in  confezioni  originali  o  la  merce sia stata
consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24.
  Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli
interessati  potranno  presentare  al  medico  provinciale istanza di
revisione,  in  carta  da  bollo, unendovi la ricevuta del versamento
effettuato  presso  la  Tesoreria  provinciale  della somma che sara'
indicata nel regolamento per ogni singola voce.
  Le   analisi   di  revisione  saranno  eseguite  presso  l'Istituto
superiore  di  sanita'  entro  il  termine di 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda di revisione.
  Per la comunicazione agli interessati si provvedera' nei modi e nei
termini previsti dal secondo comma del presente articolo.
  In  caso  di  mancata  presentazione  nei  termini  dell'istanza di
revisione  o  nel  caso che l'analisi di revisione confermi quella di
prima  istanza,  il medico provinciale trasmettera', entro il termine
di  15  giorni  dall'una  o dall'altra scadenza, le denunce al medico
provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui
al successivo articolo 44.
  Il  medico  provinciale,  qualora si tratti di delitti previsti dal
Capo  II e dal Capo 111 del Titolo VI del Libro II del Codice penale,
trasmettera' immediatamente le denunce all'autorita' giudiziaria.
  In   tal  caso  l'istanza  di  analisi  revisionale  dovra'  essere
presentata  direttamente  all'autorita'  giudiziaria  competente,  la
quale  provvedera'  alternativamente  a  disporre  la revisione nelle
forme  indicate  dai  commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi
degli articoli 314, 391 e 398 del Codice di procedura penale.
  Le  spese  relative  all'analisi  di  revisione  sono  a carico del
richiedente,   tanto  nel  caso  di  condanna,  quanto  nei  casi  di
definizione in via amministrativa o di condono.
  Per  l'esecuzione dell'analisi di revisione si osservano, in quanto
applicabili,  le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio
1958, n. 190.