Art. 42. I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmettera' denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione sara' fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sara' indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanita' entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione. Per la comunicazione agli interessati si provvedera' nei modi e nei termini previsti dal secondo comma del presente articolo. In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmettera', entro il termine di 15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denunce al medico provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui al successivo articolo 44. Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal Capo II e dal Capo 111 del Titolo VI del Libro II del Codice penale, trasmettera' immediatamente le denunce all'autorita' giudiziaria. In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovra' essere presentata direttamente all'autorita' giudiziaria competente, la quale provvedera' alternativamente a disporre la revisione nelle forme indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli articoli 314, 391 e 398 del Codice di procedura penale. Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di definizione in via amministrativa o di condono. Per l'esecuzione dell'analisi di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190.