Art. 51.
  Requisiti da determinarsi con decreto del Ministro per la sanita'

  Le  case  di  cura  private  sono  sottoposte  alla  vigilanza  del
Ministero della sanita'.
  Il  Ministro  per  la  sanita',  con  proprio  decreto,  sentito il
Consiglio superiore di sanita', stabilisce:
    a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed
i  servizi  di  cui  devono  essere dotate le case di cura private in
relazione al tipo di attivita' in esse esercitato;
    b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;
    c)  i  requisiti  necessari  per  l'esercizio  della  funzione di
"direttore sanitario responsabile".
  La  denominazione  delle  case  di  cura private deve essere sempre
preceduta  o  seguita  dalla  indicazione "casa di cura privata": non
possono   essere  usate  frasi  o  denominazioni  atte  a  ingenerare
confusione  con  gli  ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche
universitarie.