Art. 52. Autorizzazione all'apertura di case di cura private - Infrazioni Chiunque intende aprire una casa di cura privata o ampliare o trasformare una casa di cura preesistente, deve inoltrare domanda al medico provinciale, indicando la speciale natura dell'attivita' sanitaria che in essa dovra' essere svolta, le sue attrezzature igienico-sanitarie e la dotazione dei posti-letto che si intendono istituire. Alla domanda devono essere allegati una planimetria dei locali ed un regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della istituenda casa di cura, in cui deve essere previsto, tra l'altro, un servizio continuativo di guardia medica. Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', rilascia l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura privata in base alle esigenze igienico-sanitarie ed alle altre condizioni previste dalla legge. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di case di cura private devono essere approvati dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', in caso di inadempienze alle disposizioni della presente legge e alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, puo' diffidare la casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine da stabilire nell'atto di diffida, trascorso il quale ordina la chiusura della casa stessa, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, il medico provinciale, salvo quanto disposto dal precedente comma, puo', sentito il Consiglio provinciale di sanita', revocare l'autorizzazione di apertura.