Art. 52.
  Autorizzazione all'apertura di case di cura private - Infrazioni

  Chiunque  intende  aprire  una  casa  di  cura privata o ampliare o
trasformare  una casa di cura preesistente, deve inoltrare domanda al
medico  provinciale,  indicando  la  speciale  natura  dell'attivita'
sanitaria  che  in  essa  dovra'  essere  svolta, le sue attrezzature
igienico-sanitarie  e  la  dotazione dei posti-letto che si intendono
istituire.
  Alla  domanda  devono essere allegati una planimetria dei locali ed
un  regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della istituenda
casa  di  cura, in cui deve essere previsto, tra l'altro, un servizio
continuativo di guardia medica.
  Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita',
rilascia l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura privata in
base  alle  esigenze  igienico-sanitarie  ed  alle  altre  condizioni
previste dalla legge.
  I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di
case  di cura private devono essere approvati dal medico provinciale,
sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
  Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita',
in caso di inadempienze alle disposizioni della presente legge e alle
condizioni  inserite  nell'atto  di autorizzazione, puo' diffidare la
casa  di  cura  ad  eliminarle  entro un congruo termine da stabilire
nell'atto  di  diffida,  trascorso  il quale ordina la chiusura della
casa  stessa,  fino  a  quando  non  siano rimosse le cause che hanno
determinato il provvedimento.
  Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, il
medico provinciale, salvo quanto disposto dal precedente comma, puo',
sentito    il    Consiglio    provinciale    di   sanita',   revocare
l'autorizzazione di apertura.