Art. 53.
           Direttore sanitario responsabile - Convenzioni

  Ogni  casa  di  cura  privata  deve  avere  un  direttore sanitario
responsabile  al  quale  e' vietata ogni attivita' di diagnosi e cura
nella  casa  di  cura  privata  stessa quando sia dotata di oltre 150
posti-letto,  e  che  risponde  personalmente  al  medico provinciale
dell'organizzazione  tecnico-funzionale  e  del  buon  andamento  dei
servizi igienico-sanitari.
  In  particolare  il  direttore  stabilisce  i turni del servizio di
guardia   medica   e   adotta   le   necessarie  misure  in  caso  di
manifestazioni di malattie infettive soggette a denunzia informandone
immediatamente   il   medico   provinciale  e  l'ufficiale  sanitario
competente.
  Ogni  convenzione tra le case di cura private e gli enti o istituti
mutualistici  ed  assicurativi per il ricovero dei propri iscritti e'
soggetta   all'approvazione   del   medico   provinciale,   il  quale
provvedera' con decreto, sentito il consiglio provinciale di sanita',
dopo  avere in ogni caso accertato che, nell'interesse pubblico e nel
quadro  delle  direttive dei piani di programmazione, la casa di cura
privata  possiede  i  requisiti  igienico-sanitari per assicurare una
adeguata  assistenza  sanitaria in regime mutualistico-assicurativo e
l'idoneita'   ad   assolvere  soddisfacentemente  gli  impegni  della
convenzione.
  Gli  enti  pubblici  e  gli  istituti  mutualistici  e assicurativi
possono stipulare convenzioni per il ricovero dei propri iscritti con
le  fondazioni e le associazioni di cui al quarto comma dell'articolo
1  non  riconosciute  come  enti pubblici ospedalieri nonche' con gli
istituti ed enti indicati nel quinto comma dell'articolo 1, previo il
riconoscimento  da  parte  del  medico provinciale dell'esistenza dei
requisiti richiesti dal precedente comma.