Art. 80. (Devoluzione e concessione alla vedova e agli orfani degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare per fatti di guerra). Gli assegni annessi alle medaglie al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, si devolvono per intero alla vedova ed agli orfani. Alla vedova e agli orfani dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria, conferita per fatto di guerra, spetta un assegno straordinario di lire 500.000 annue. L'assegno straordinario sostituisce quello annesso alla medaglia d'oro previsto dall'articolo 1 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 212. Per la devoluzione e per il conferimento degli assegni, di cui ai precedenti commi, si applicano le norme previste dal titolo V della presente legge. Alla concessione degli assegni, di cui al presente articolo, provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.