Art. 80.
(Devoluzione  e  concessione  alla vedova e agli orfani degli assegni
  annessi alle decorazioni al valore militare per fatti di guerra).

  Gli  assegni annessi alle medaglie al valore per fatti di guerra ed
alle  croci  di  guerra  al valor militare di cui agli articoli 1 e 3
della legge 5 marzo 1961, n. 212, si devolvono per intero alla vedova
ed agli orfani.
  Alla  vedova  e agli orfani dei decorati di medaglia d'oro al valor
militare  alla  memoria,  conferita  per  fatto  di guerra, spetta un
assegno  straordinario di lire 500.000 annue. L'assegno straordinario
sostituisce quello annesso alla medaglia d'oro previsto dall'articolo
1 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 212.
  Per  la  devoluzione e per il conferimento degli assegni, di cui ai
precedenti  commi,  si applicano le norme previste dal titolo V della
presente legge.
  Alla  concessione  degli  assegni,  di  cui  al  presente articolo,
provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.