Art. 81.
(Concessione ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle
  decorazioni al valor militare per i fatti di guerra).

  In mancanza di altri aventi diritto gli assegni di cui all'articolo
80  spettano  ai  genitori,  collaterali  ed  assimilati  nell'ordine
stabilito dall'articolo 64 e con le norme degli articoli 68, 69, 76 e
78.
  Alla  concessione  degli  assegni,  di  cui  al  presente articolo,
provvedono su domanda le competenti direzioni provinciali del tesoro.