Art. 82. (Termini di decorrenza della concessione dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra a favore dei congiunti dell'insignito). Le domande per conseguire gli assegni, di cui al presente titolo, sono ammesse senza limite di tempo. I congiunti dei decorati che presentino la domanda dopo un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al comune dell'ultimo domicilio, ovvero, se piu' favorevole, dalla data di emissione del provvedimento di conferimento della decorazione, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Per i minori ed i dementi il termine di cui al comma precedente rimane sospeso finche' duri l'incapacita' di agire e purche' non abbiano rappresentante legale.