Art. 82.
(Termini  di  decorrenza  della concessione dell'assegno annesso alle
  decorazioni  al  valor  militare  per  fatti di guerra a favore dei
  congiunti dell'insignito).

  Le  domande  per conseguire gli assegni, di cui al presente titolo,
sono ammesse senza limite di tempo.
  I  congiunti  dei  decorati  che presentino la domanda dopo un anno
dalla  trascrizione  dell'atto  di morte del decorato nei registri di
stato   civile,   o   dalla  partecipazione  della  dichiarazione  di
irreperibilita'  al  comune  dell'ultimo  domicilio,  ovvero, se piu'
favorevole, dalla data di emissione del provvedimento di conferimento
della  decorazione,  conseguono  il  beneficio  a decorrere dal primo
giorno  del  mese  successivo  a  quello  della  presentazione  della
domanda.
  Per  i  minori  ed  i dementi il termine di cui al comma precedente
rimane  sospeso  finche'  duri  l'incapacita'  di agire e purche' non
abbiano rappresentante legale.