Art. 83.
(Concessione dell'assegno  ai congiunti dell'insignito di decorazione
               al valor militare per fatti di guerra)

  Per  la  concessione  degli assegni di cui agli articoli 80 e 81 e'
necessario  che  la  competente  amministrazione militare dichiari, a
richiesta  della direzione provinciale del tesoro, che l'interessato,
ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423,
e' autorizzato a fregiarsi della decorazione al valor militare.