Art. 83. (Concessione dell'assegno ai congiunti dell'insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerra) Per la concessione degli assegni di cui agli articoli 80 e 81 e' necessario che la competente amministrazione militare dichiari, a richiesta della direzione provinciale del tesoro, che l'interessato, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, e' autorizzato a fregiarsi della decorazione al valor militare.