Art. 84.
(Perdita e ripristino del diritto   all'assegno  per  decorazione  al
                           valor militare)

  La   perdita  o  la  sospensione  del  diritto  a  fregiarsi  delle
decorazioni al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la
sospensione del relativo assegno.
  Nei  casi  di cui al precedente comma, la liquidazione dell'assegno
e'  ammessa,  su  domanda,  a favore delle persone di famiglia per le
quali   la   concessione  dell'assegno  stesso  e'  consentita  dalle
disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.
  Il  ripristino  del  diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor
militare  comporta  la  riattivazione dell'assegno al decorato, dalla
data  in  cui il ripristino ha effetto, e la contemporanea cessazione
del  pagamento  nei  confronti  dei congiunti. Le somme eventualmente
corrisposte a favore dei congiunti posteriormente alla data in cui ha
effetto il ripristino, sono considerate, in ogni caso, come pagate al
decorato.