Art. 85.
(Comunicazioni delle amministrazioni   competenti  al  Ministero  del
                               tesoro)

  Di  tutti  i  provvedimenti che comunque influiscano sul diritto al
pagamento dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare, di
cui  sono  insigniti  i militari in congedo e gli estranei alle forze
armate,  l'amministrazione  competente  da'  notizia al Ministero del
tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua spettanza.
  La  cessazione  o  la riattivazione del pagamento dell'assegno deve
sempre  avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o
del riacquisto del diritto.