Art. 48. Attribuzioni del direttore amministrativo Il direttore amministrativo e' responsabile della gestione dell'ente ospedaliero e ne risponde al consiglio di amministrazione. E' segretario del consiglio di amministrazione e cura l'attuazione delle relative deliberazioni; esprime, in sede consiliare, un voto consultivo di cui deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; predispone, quando occorra, d'intesa con la direzione o sovraintendenza sanitaria e con la collaborazione degli altri dirigenti, gli schemi di deliberazioni da adottarsi dal consiglio di amministrazione o dal presidente; controfirma le ordinanze, i contratti e ogni altro atto dell'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, partecipando alle responsabilita' degli amministratori; assiste alle aste, alle licitazioni ed alle trattative private; redige i verbali e predispone i contratti; sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione; esprime con relazione motivata, per la parte di sua competenza e sentiti i dirigenti degli uffici competenti, il parere sulle conferme, sugli incarichi del personale e sugli altri provvedimenti in materia di personale; promuove iniziative per lo studio di problemi giuridico-aziendali. Nell'esercizio delle sue funzioni, quando la struttura dell'ente lo richieda, il direttore amministrativo puo' essere coadiuvato da un vice direttore amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La qualifica di direttore amministrativo e quella di segretario generale sono equipollenti.