Art. 48.
              Attribuzioni del direttore amministrativo

  Il   direttore   amministrativo   e'  responsabile  della  gestione
dell'ente ospedaliero e ne risponde al consiglio di amministrazione.
  E'  segretario del consiglio di amministrazione e cura l'attuazione
delle  relative  deliberazioni;  esprime, in sede consiliare, un voto
consultivo   di   cui   deve   farsi   menzione   nel  verbale  delle
deliberazioni;  predispone, quando occorra, d'intesa con la direzione
o  sovraintendenza  sanitaria  e  con  la  collaborazione degli altri
dirigenti,  gli schemi di deliberazioni da adottarsi dal consiglio di
amministrazione   o  dal  presidente;  controfirma  le  ordinanze,  i
contratti  e  ogni  altro  atto dell'ente, ai sensi e per gli effetti
dell'art.  11 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, partecipando alle
responsabilita'   degli   amministratori;  assiste  alle  aste,  alle
licitazioni ed alle trattative private; redige i verbali e predispone
i  contratti;  sottoscrive  i  mandati  di  pagamento e gli ordini di
riscossione;  esprime  con  relazione  motivata,  per la parte di sua
competenza  e  sentiti i dirigenti degli uffici competenti, il parere
sulle   conferme,   sugli  incarichi  del  personale  e  sugli  altri
provvedimenti  in  materia  di  personale; promuove iniziative per lo
studio di problemi giuridico-aziendali.
  Nell'esercizio delle sue funzioni, quando la struttura dell'ente lo
richieda,  il  direttore  amministrativo puo' essere coadiuvato da un
vice  direttore amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza
o impedimento.
  La  qualifica  di  direttore  amministrativo e quella di segretario
generale sono equipollenti.