Art. 50.
                        Schemi organizzativi

  Agli effetti del precedente articolo le funzioni amministrative, ad
eccezione  della  ragioneria,  sono  raggruppabili  in  rapporto alla
dimensione   dell'ente   ospedaliero   secondo   i   seguenti  schemi
organizzativi:
    a)   negli  enti  che  comprendono  ospedali  con  una  dotazione
complessiva  sino  a  200  posti-letto  la  direzione  amministrativa
esercita   direttamente  tutte  le  funzioni  di  cui  al  precedente
articolo,  ad  eccezione  di  quelle  di  ragioneria  e  di quelle di
provveditorato,  economali  e  tecniche  attribuite  a  due  distinti
uffici;
    b)   negli  enti  che  comprendono  ospedali  con  una  dotazione
complessiva  da  201  a  400  posti-letto la direzione amministrativa
esercita   direttamente  tutte  le  funzioni  di  cui  al  precedente
articolo,  ad  eccezione  di  quelle  di  ragioneria,  del personale,
nonche'  di quelle di provveditorato, economali e tecniche attribuite
a tre distinti uffici;
    c)   negli  enti  che  comprendono  ospedali  con  una  dotazione
complessiva  da  401  a  800  posti-letto la direzione amministrativa
esercita  anche  le  funzioni  patrimoniali  e legali. Sono svolte da
uffici  autonomi  le  funzioni  di  ragioneria,  del personale, delle
spedalita',  tecniche e di provveditorato; le funzioni dell'economato
sono attribuite a questo ultimo ufficio.
  d)   negli   enti   che  comprendono  ospedali  con  una  dotazione
complessiva di oltre 800 posti-letto la direzione amministrativa puo'
esercitare anche le funzioni patrimoniali e legali. Le altre funzioni
sono esercitate da distinti uffici.