Art. 60.
         Cessazione e ricostituzione del rapporto d'impiego

  La cessazione del rapporto d'impiego avviene:
    a) per collocamento a riposo di ufficio o a domanda;
    b) per dimissioni volontarie;
    c) per decadenza;
    d) per dispensa.
  a) Collocamento a riposo di ufficio o a domanda.
  Il collocamento a riposo e' obbligatorio ed e' eseguito di ufficio,
indipendentemente da ogni altra causa:
    al  compimento  del  65° anno di eta' per il personale sanitario,
tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa;
    al compimento del 60° anno di eta' per il restante personale.
  b) Dimissioni volontarie.
  Il  personale  puo', in qualunque momento, dimettersi dal servizio.
Le  dimissioni  devono essere presentate per iscritto almeno quindici
giorni  prima  della  data  in  cui il dipendente intende lasciare il
servizio.
  Il  dipendente  deve  proseguire  nell'adempimento  dei  doveri  di
ufficio  fino  a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle
dimissioni.
  L'accettazione delle dimissioni puo' essere ritardata per motivi di
servizio,  comunque  non oltre 30 giorni; dalla data di presentazione
delle dimissioni, e puo' essere altresi' sospesa qualora a carico del
dipendente  sia stato in antecedenza presentato rapporto che comporti
un  giudizio  disciplinare,  anche se, al momento della presentazione
delle dimissioni, non sia avvenuta la contestazione degli addebiti.
  In  questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire
entro  trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In
mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono
essere accettate.
  c) Decadenza.
  Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, previa diffida
all'interessato da parte dell'amministrazione, nei casi espressamente
previsti dalla legge per gli impiegati civili dallo Stato.
  d) Dispensa dal servizio.
  La   dispensa   dal   servizio   del   personale   da  parte  della
amministrazione dell'ente ospedaliero e' adottata:
    1)  quando  sia  stata  accertata  l'invalidita'  permanente  del
dipendente a prestare servizio;
    2)  quando  sia  stato  constatato  il  persistente insufficiente
rendimento   o   sia   stata   provata  la  sopravvenuta  incapacita'
professionale del dipendente.
  Scaduto  il  periodo  previsto  dalla  disposizione  relativa  alla
aspettativa  per  infermita',  il  personale che risulti non idoneo a
riprendere servizio, e' dispensato dal servizio stesso.
  La  dispensa dal servizio per motivi di salute puo' essere disposta
anche  prima  della  scadenza  del periodo massimo di aspettativa per
infermita' a domanda del dipendente.
  Il  provvedimento  di dispensa dal servizio per motivi di salute in
qualsiasi  caso  e'  adottato previo accertamento delle condizioni di
salute del dipendente mediante visita medica collegiale.
  Il  collegio  medico e' composto da tre membri, di cui uno nominato
dall'amministrazione  ospedaliera,  uno designato dall'interessato ed
uno,  scelto  congiuntamente dalle parti interessate, con funzioni di
presidente.
  In  caso  di  disaccordo delle parti sulla nomina del terzo membro,
esso  viene  designato dall'ordine professionale competente. I membri
del  collegio  medico non devono appartenere all'ente ospedaliero che
ha promosso l'accertamento.
  Qualora entro sessanta giorni le parti o una di esse non provvedano
alla  nomina del proprio rappresentante medico, il medico provinciale
provvede d'ufficio.
  L'onorario  di  tutti  i  componenti il collegio medico e' a carico
dell'amministrazione dell'ente ospedaliero.
  Qualora  da una relazione informativa di cui all'art. 55 risulti un
persistente  insufficiente  rendimento  del dipendente, il presidente
dell'ente,  sentiti  i  direttori  amministrativi  e  sanitari  e  la
commissione   consultiva,   sottopone   il   caso   al  consiglio  di
amministrazione per il provvedimento di dispensa.
  La   decisione  del  consiglio,  qualunque  sia,  viene  notificata
all'interessato, al quale viene assegnato un termine di 15 giorni per
presentare, ove ereda, le proprie osservazioni.
  Il  dipendente  puo'  chiedere  di essere sentito personalmente dal
consiglio di amministrazione dell'ente.
  La   dispensa  e'  disposta  con  deliberazione  del  consiglio  di
amministrazione e deve essere motivata nel merito.
  E'  fatto  in  ogni  caso  salvo  il  diritto  alla  indennita'  di
liquidazione,  al  trattamento  di  quiescenza e previdenza spettante
secondo le disposizioni vigenti.
  Quando   l'attivita'   del  dipendente  e'  giudicata  scadente  ed
insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la dispensa
per incapacita' professionale.
  La   proposta   di   dispensa  viene  presentata  al  consiglio  di
amministrazione:
    dal presidente dell'ente per il direttore amministrativo e per il
sovraintendente   sanitario   e,   ove   questi   non   e'   previsto
nell'organico, per il direttore sanitario;
    dal  sovraintendente  sanitario,  ed  in  mancanza  di questi dal
direttore  sanitario,  o  dal  direttore  amministrativo,  secondo le
rispettive competenze, per il personale dipendente, su relazione
    scritta  e  circostanziata  del  diretto superiore del dipendente
  stesso.
La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere
notificata    dall'amministrazione    all'interessato   con   lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
  Il  dipendente  proposto  per  la  dispensa  ha diritto di prendere
visione  degli  atti  che  sono  alla base della proposta stessa e di
presentare,  ove  ereda,  le sue controdeduzioni scritte entro trenta
giorni dalla notifica.
  Qualora   l'amministrazione   ospedaliera  non  ritenga  valide  le
controdeduzioni  presentate o quando l'interessato non presenti entro
il  termine  stabilito  alcuna  controdeduzione,  la  questione viene
rimessa per un giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta
da  cinque  membri,  di  cui  uno scelto dall'interessato, uno scelto
dall'amministrazione,  due  designati  dall'ordine  professionale  di
categoria  per  il  personale  sanitario  e tecnico laureato, e dalle
organizzazioni   sindacali   piu'  rappresentative  per  il  restante
personale, ed uno con funzione di presidente nella persona del medico
provinciale.  I  membri  della commissione devono essere di qualifica
almeno uguale a quella del giudicando.
  Qualora   l'interessato   non  provveda  alla  nomina  del  proprio
rappresentante,    l'ordine   professionale   di   categoria   e   le
organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri.
  La  commissione  nella  prima riunione puo' proporre la sospensione
cautelare quando risultino motivi urgenti.
  La commissione deve avere ampia liberta' di indagine e possibilita'
di  acquisizione  agli  atti  di  tutti  gli  elementi di cui ritenga
opportuno venire in possesso.
  La  decisione  definitiva  sulla  dispensa  spetta  al consiglio di
amministrazione dell'ente ospedaliero.
  Essa  e'  soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica
il  diritto  all'indennita'  di  liquidazione  ed  al  trattamento di
quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.