Art. 65. 
 
  Il rendiconto generale consuntivo constera' del conto delle entrate
e  delle  spese   costituenti   l'effettivo   esercizio   finanziario
dell'anno, dal qual conto risulti distintamente,  per  ogni  capitolo
del bilancio di previsione, e col confronto delle somme  in  ciascuno
determinate o previste, l'ammontare  delle  riscossioni  verificatesi
nell'anno e quello delle spese pagate, e delle  altre  da  pagare  in
adempimento di ordini gia' spediti dai Ministri, o  di  impegni  gia'
assunti in relazione al bilancio. 
 
  Vi sara' unito a corredo: 
 
    1° Il conto generale di cassa dal 1° gennaio al 31 dicembre; 
 
    2° Lo stato patrimoniale attivo e passivo al 1° gennaio dell'anno
a cui si riferisce il rendiconto, coll'indicazione  delle  variazioni
seguite nell'anno, e lo stato patrimoniale al fine di detto anno; 
 
    3° I conti speciali dell'andamento della  liquidazione  dell'asse
ecclesiastico, dell'esercizio amministrativo di tutte le  aziende  di
privativa, del movimento dei buoni del Tesoro, di tutte e singole  le
operazioni finanziarie, di tesoreria e di  zecca,  ed  in  genere  di
qualsiasi altra operazione od azienda, in cui sieno state interessate
le Finanze del Regno.