Art. 39. 
     Persone e uffici autorizzati alla vendita e relativo aggio 
 
  La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle
persone   e   dagli   uffici   autorizzati   con   apposito   decreto
dell'intendente di finanza. 
  Ai soggetti  autorizzati  a  norma  del  comma  precedente  compete
l'aggio  calcolato  sull'ammontare  complessivo  dei  valori  bollati
prelevati nell'anno, nella seguente misura: 
    a) venditori di generi di monopolio 
     del 3 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e 
     del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni 
    b) cancellieri ed ufficiali giudiziari 
     dello 0,75 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e 
dello 0,50  per  cento  sull'ammontare  eccedente  i  15  milioni  c)
distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del 2  per
          cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e 
     dell'1 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni. 
  Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori  bollati
sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto
di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo,  nei
limiti delle dette scorte, le richieste dei  valori  bollati  rivolte
loro dal pubblico. 
  Il Ministro per le finanze, puo', con proprio decreto,  autorizzare
persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori  bollati
con l'aggio di cui alla lettera  c)  direttamente  dagli  uffici  del
registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.