Art. 39. Persone e uffici autorizzati alla vendita e relativo aggio La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura: a) venditori di generi di monopolio del 3 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni b) cancellieri ed ufficiali giudiziari dello 0,75 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e dello 0,50 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del 2 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni e dell'1 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni. Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico. Il Ministro per le finanze, puo', con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.