Art. 82. 
                     Abolizione di altri tributi 
 
Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 sono aboliti: 
 
a) le  imposte  sul  reddito  dominicale  dei  terreni,  sul  reddito
agrario, sul reddito  dei  fabbricati  e  sui  redditi  di  ricchezza
mobile, l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati  di  lusso,  le
relative sovrimposte erariali e locali; 
 
b)  l'imposta  complementare  progressiva  sul  reddito  complessivo,
l'imposta sulle societa' e l'imposta sulle obbligazioni; 
 
c) l'imposta comunale sulle industrie,  i  commerci,  le  arti  e  le
professioni e la relativa addizionale provinciale; 
 
d) le imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e
il contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; 
 
e) il contributo speciale di  cura,  le  contribuzioni  speciali  sui
>pubblici spettacoli e la tassa di musica applicati nelle stazioni di
cura, soggiorno o turismo; 
 
f) le imposte camerali previste dall'art. 52, lettere  c)  e  d)  del
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; 
 
g) le addizionali erariali e locali agli indicati tributi. 
 
Con la stessa decorrenza sono abrogate le  disposizioni  relative  ai
tributi indicati nel precedente comma e ogni altra disposizione,  non
compatibili con quelle del presente decreto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  598,  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.