Art. 83. 
                     Rapporti tributari in corso 
 
 
 
I tributi indicati nell'art. 82 continuano ad applicarsi in relazione
ai  presupposti  di  imposizione  verificatisi  anteriormente  al  1°
gennaio 1974. 
 
La disposizione del comma precedente si applica anche per  i  redditi
percepiti dopo il 31 dicembre 1973 che  secondo  le  disposizioni  in
vigore a tale data sono imputabili al periodo  d'imposta  in  cui  e'
sorto il diritto alla percezione, ancorche' secondo, le  disposizioni
del presente decreto siano imputabili al  periodo  d'imposta  in  cui
sono effettivamente percepiti. 
 
Nelle ipotesi contemplate dal presente  articolo  restano  fermi  gli
>obblighi, i termini e  le  procedure  accertamento  stabiliti  dalle
disposizioni relative ai tributi indicati nell'art. 82.