Art. 84. Perdite di precedenti esercizi Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, relative a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1973 e determinate ai sensi dell'art. 112 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e alle condizioni ivi stabilite, possono essere portate in diminuzione del reddito d'impresa, ai soli fini dell'imposta locale sui redditi, fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate. La disposizione del comma precedente si applica anche per le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.