Art. 88.
                       Redditi dei fabbricati



Per  i  periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto
le  modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi
del  secondo  comma  dell'art.  34  i  redditi dei fabbricati saranno
aggiornati   mediante   la  applicazione  di  coefficienti  stabiliti
annualmente,  per singole categorie di unita' immobiliari urbane, con
decreto  del  Ministro  per  le  finanze  su  conforme  parere  della
commissione censuaria centrale.

Fino   allo   stesso   termine   continueranno   ad  applicarsi  le
disposizioni  di cui all'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131,
restando  fermo,  nell'ipotesi  indicata dal primo comma dello stesso
articolo,   l'obbligo   del   possessore  di  dichiarare  il  reddito
effettivo.