Art. 71.
                 Dichiarazioni e scritture contabili

  Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto e' stabilito nei
successivi  articoli,  si applicano per i periodi d'imposta che hanno
inizio  a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  comprese  le  frazioni di esercizi o periodi di gestione di
cui  all'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598.
  Le  scritture  contabili  relative a periodi d'imposta nei quali ai
fini  delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non
sono soggette ad ispezioni ai fini dell'accertamento.
  Le  disposizioni  degli  articoli 46 e 56 si applicano anche per le
dichiarazioni  prescritte  dal  quarto comma dell'art. 27 del decreto
indicato nel primo comma.