Art. 71.
Dichiarazioni e scritture contabili
Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto e' stabilito nei
successivi articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno
inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di
cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598.
Le scritture contabili relative a periodi d'imposta nei quali ai
fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non
sono soggette ad ispezioni ai fini dell'accertamento.
Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le
dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 27 del decreto
indicato nel primo comma.