Art. 72.
             Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

  Per  le  obbligazioni  e titoli similari sottoscritti anteriormente
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, la ritenuta
prevista  nel  primo  comma dell'art. 26 si applica in misura pari al
minore  tra  l'ammontare  determinato  a  norma  del detto articolo e
l'ammontare   complessivo   dell'imposta   di   ricchezza   mobile  e
dell'imposta  sulle  obbligazioni,  e delle relative addizionali, che
avrebbero  dovuto  essere applicate secondo le disposizioni in vigore
prima della data stessa.
  La  rivalsa  sara'  esercitata  soltanto  se, in precedenza, veniva
effettivamente esercitata per le suddette imposte.
  La  ritenuta  non  si  applica sugli interessi e altri frutti delle
obbligazioni  e  titoli  similari  sottoscritti e dei mutui contratti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che
fruiscono  delle  esenzioni  previste  dall'art. 37 e dal terzo comma
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601.