Art. 72.
Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni
Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta
prevista nel primo comma dell'art. 26 si applica in misura pari al
minore tra l'ammontare determinato a norma del detto articolo e
l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza mobile e
dell'imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che
avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore
prima della data stessa.
La rivalsa sara' esercitata soltanto se, in precedenza, veniva
effettivamente esercitata per le suddette imposte.
La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che
fruiscono delle esenzioni previste dall'art. 37 e dal terzo comma
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601.