Art. 73. 
                       Ritenuta sui dividendi 
 
  Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la  ritenuta  alla  fonte
sugli utili distribuiti dalle societa' ivi indicate, si applicano per
gli utili la cui distribuzione sia  deliberata,  anche  a  titolo  di
acconto, a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  In quanto non diversamente stabilito  dal  presente  decreto  e  da
altre norme emanate nell'esercizio della delega  legislativa  di  cui
alla legge 9  ottobre  1971,  n.  825,  e  successive  modificazioni,
continuano ad applicarsi le  disposizioni  della  legge  29  dicembre
1962, n. 1745, e  successive  modificazioni,  comprese  quelle  degli
articoli 10-bis e 10-ter. 
  In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli  articoli  7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il  terzo
comma dell'art. 54 del presente decreto.