Art. 73.
Ritenuta sui dividendi
Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte
sugli utili distribuiti dalle societa' ivi indicate, si applicano per
gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di
acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da
altre norme emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui
alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni,
continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli
articoli 10-bis e 10-ter.
In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo
comma dell'art. 54 del presente decreto.