Art. 74
Nominativita' obbligatoria dei titoli azionari
Le azioni di tutte le societa' aventi sede nel territorio dello
Stato devono essere nominative.
Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto devono essere presentate alla conversione in
nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi
dopo l'entrata in vigore del presente decreto non possono essere
pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino
presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla
ritenuta alla fonte a norma dell'art. 27 del presente decreto. Gli
utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella
misura del trenta per cento a titolo d'imposta.
Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del
precedente comma, le disposizioni degli articoli; 6, 7, 8 e 13, primo
comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito
nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del regio decreto 29
marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite
le date del 30 giugno e del 1 luglio 1942, stabilite in tali
disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1 gennaio 1975.