Art. 76.
Abrogazione
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati, in quanto non sia diversamente stabilito con norma
espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni
di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto.
Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e
di sanzioni di cui al predetto testo unico.