Art. 42.
                  (Diritto al trattamento normale)

  Il  dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del
limite  di  eta'  ha  diritto alla pensione normale se ha compiuto 15
anni di servizio effettivo.
  Nei  casi  di  dimissioni,  di decadenza, di destituzione e in ogni
altro  caso  di  cessazione  dal  servizio,  il  dipendente civile ha
diritto  alla  pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio
effettivo.
  Alla  dipendente  dimissionaria  coniugata  o  con  prole  a carico
spetta,  ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel secondo
comma,  un  aumento  del servizio effettivo sino al massimo di cinque
anni.
  Il  personale  cui  non  spetti  la  pensione  ai  sensi  dei commi
precedenti  ha  diritto a un'indennita' una volta tanto purche' abbia
compiuto un anno intero di servizio effettivo.