Art. 42. (Diritto al trattamento normale) Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di eta' ha diritto alla pensione normale se ha compiuto 15 anni di servizio effettivo. Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo. Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni. Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a un'indennita' una volta tanto purche' abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.