Art. 44.
                  (Misura del trattamento normale)

  La  pensione  spettante  al  personale  civile  con l'anzianita' di
quindici  anni  di  servizio  effettivo e' pari al 35 per cento della
base  pensionabile;  detta  percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni
ulteriore  anno  di  servizio  utile  fino  a  raggiungere il massimo
dell'ottanta per cento.
  Nei  casi  previsti  dai  successivi  articoli,  in cui la pensione
spetta   con   anzianita'  inferiore  a  quindici  anni  di  servizio
effettivo,  la  percentuale  di cui al comma precedente e' ridotta di
1,80  per  ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno
di servizio utile.
  L'indennita'  per  una  volta  tanto e' pari ad un dodicesimo della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.