Art. 45. (Personale della carriera diplomatica) Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i consiglieri di ambasciata, collocati a riposo ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo. Ai fini della misura della pensione, il servizio utile e' aumentato di cinque anni. Qualora con tale aumento il servizio utile non raggiunga venti anni, il servizio prestato con le qualifiche di cui al primo comma e' aumentato di un terzo, non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio utile. L'indennita' per una volta tanto spettante al personale di cui al presente articolo, che abbia prestato almeno un anno di servizio effettivo, e' pari allo stipendio e agli altri assegni pensionabili dovuti nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta.