Art. 45.
               (Personale della carriera diplomatica)

  Gli  ambasciatori,  i  ministri  plenipotenziari e i consiglieri di
ambasciata, collocati a riposo ai sensi dell'articolo 111 del decreto
del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, hanno diritto
alla  pensione  normale  se  hanno  compiuto  cinque anni di servizio
effettivo.
  Ai fini della misura della pensione, il servizio utile e' aumentato
di cinque anni.
  Qualora  con  tale  aumento  il  servizio utile non raggiunga venti
anni, il servizio prestato con le qualifiche di cui al primo comma e'
aumentato  di  un terzo, non oltre il raggiungimento di venti anni di
servizio utile.
  L'indennita'  per  una volta tanto spettante al personale di cui al
presente  articolo,  che  abbia  prestato  almeno un anno di servizio
effettivo,  e'  pari allo stipendio e agli altri assegni pensionabili
dovuti nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta.