Art. 46. (Personale dell'Amministrazione dell'interno) Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Ai fini dell'aumento previsto nel terzo comma di detto articolo si considera il servizio prestato in qualita' di prefetto. Le disposizioni del primo e del secondo comma dello art. 45 si applicano anche agli ispettori generali capi di pubblica sicurezza e ai questori, dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio ai sensi dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque anni di servizio, hanno diritto ad essere collocati a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione. Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al personale dei ruoli organici transitori del soppresso servizio speciale riservato dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, collocato a riposo al compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; e' escluso il personale con qualifica di elettrotecnico capo o di elettrotecnico principale. Le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile hanno diritto alla pensione normale dopo quindici anni di servizio effettivo, purche' abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo restando il disposto dell'art. 42, comma primo; in caso di dimissioni, l'aumento massimo di servizio effettivo di cui al terzo comma dell'art. 42 e' stabilito, per il personale anzidetto, in otto anni. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunto limite di eta', il servizio utile e' aumentato di cinque anni. Resta in vigore l'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.