Art. 46.
            (Personale dell'Amministrazione dell'interno)

  Ai  prefetti  della  Repubblica  collocati  a riposo per ragioni di
servizio  ai  sensi  dell'art.  238  del decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  si  applicano le disposizioni
dell'articolo  precedente.  Ai  fini  dell'aumento previsto nel terzo
comma di detto articolo si considera il servizio prestato in qualita'
di prefetto.
  Le  disposizioni  del  primo  e  del secondo comma dello art. 45 si
applicano  anche agli ispettori generali capi di pubblica sicurezza e
ai  questori,  dispensati  o  collocati a riposo per gravi ragioni di
servizio  ai  sensi  dell'art.  249  del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  I  funzionari  di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque
anni  di  servizio, hanno diritto ad essere collocati a riposo con un
aumento di cinque anni del servizio utile a pensione.
  Il  secondo  comma  del  precedente  art.  45  si  applica anche al
personale  dei  ruoli  organici  transitori  del  soppresso  servizio
speciale   riservato   dell'amministrazione   civile   del  Ministero
dell'interno,  collocato  a riposo al compimento di trentacinque anni
di  servizio  effettivo;  e'  escluso  il  personale con qualifica di
elettrotecnico capo o di elettrotecnico principale.
  Le  ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile hanno
diritto   alla  pensione  normale  dopo  quindici  anni  di  servizio
effettivo,  purche'  abbiano  compiuto il cinquantesimo anno di eta',
fermo  restando  il  disposto  dell'art.  42, comma primo; in caso di
dimissioni,  l'aumento  massimo di servizio effettivo di cui al terzo
comma  dell'art. 42 e' stabilito, per il personale anzidetto, in otto
anni. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunto limite di eta',
il servizio utile e' aumentato di cinque anni.
  Resta  in  vigore  l'art.  7  del  testo  unico approvato con regio
decreto 21 febbraio 1895, n. 70.