Art. 47. (Personale scolastico) Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, e commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.