Art. 47.
                       (Personale scolastico)

  Il  trattamento  di  quiescenza  spettante  al personale incaricato
delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale
o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra
e  per  meno  di  diciotto  ore  settimanali,  e  commisurato a tanti
diciottesimi   della  misura  intera  quanti  risultano  dalla  media
aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.