Art. 48. (Dipendenti civili affetti da tubercolosi) Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermita' tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermita', dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianita' di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra. Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.