Art. 49.
       (Personale gia' in servizio nel territorio di Trieste)

  Il   personale  del  ruolo  speciale  del  territorio  di  Trieste,
trattenuto  ai  sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della
legge  22  dicembre  1960,  n.  1600, che all'atto del collocamento a
riposo  per  i  limiti  di  eta'  abbia prestato almeno dieci anni di
servizio  effettivo,  senza  aver raggiunto l'anzianita' prevista dal
primo  comma  dell'art.  42, ha diritto alla pensione normale come se
avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.