Art. 50. (Personale addetto alla commutazione telefonica) I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualita' di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo. Il disposto di cui al comma precedente e' esteso anche al personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista.