Art. 50.
          (Personale addetto alla commutazione telefonica)

  I  periodi  di  servizio  prestato  alla commutazione telefonica in
qualita'  di  operatore,  di  assistente  o di capoturno da parte del
personale  dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi  telefonici  sono
aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come
servizio effettivo.
  Il disposto di cui al comma precedente e' esteso anche al personale
esecutivo  dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista.